A Persociv continuano gli incontri sui tavoli tecnici relativi alle particolari posizioni di lavoro

Il giorno 20/06/2012 si è tenuto un ulteriore incontro sul FUA 2012.

L’Amm.ne, sostanzialmente, ha riproposto lo stesso contenuto dell’accordo FUA 2011 ad eccezione delle seguenti proposte/modifiche.

Tre nuove particolari posizioni di lavoro e relative indennità:

  • • Indennità campale del genio militare;
  • • Indennità di imbarco/lavorazione;
  • • Indennità per distruzione armi chimiche, efficienza apparati di bonifica e dispositivi di protezione NBC.

L’Amm.ne ha inoltre proposto l’aumento del 15% dell’indennità di rischio.

 

La nostra posizione, dall’inizio della contrattazione integrativa sul FUA 2012, è stata sempre di apertura nei confronti dell’individuazione delle tre nuove indennità, ma non siamo d’accordo all’aumento del 15% dell’indennità di rischio, in quanto tale aumento essendo minimale potrebbe essere remunerato con il fondo locale così come previsto dall’art 11 punto a della bozza dell’accordo che recita testualmente: “remunerare, anche a fronte di straordinarie ed imprevedibili esigenze, situazioni e condizioni di lavoro caratterizzanti l’attività istituzionale dell’ente, nei limiti del 10% del FUS;”.

Pertanto riteniamo più giusto, garantire una copertura economica, non impegnando tali fondi, per consentire a quei 7000 lavoratori circa, che nel 2010 non ne hanno avuto la possibilità, di accedere alle future progressioni economiche, tenuto conto che il progressivo decremento trasversale del FUS provoca una maggiore ricaduta negativa proprio su quei 7000 lavoratori.

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  • RISOLVERE IL CONTENZIOSO INERENTE IL RICONOSCIMENTO DELL’INDENNITA’ DI CAMPAGNA PER IL PERSONALE CIVILE DELLA DIFESA. A TAL FINE PREVEDERE LA CORRESPONSIONE DI € 45 LORDI MENSILI X TUTTI I DIPENDENTI CHE OPERANO NEGLI ENTI DI CAMPAGNA (33.300 CIRCA – IN QUANTO DAL 2002 TUTI GLI ENTI, MINISTERO, SCUOLE ECC. SONO CONSIDERATI DI CAMPAGNA ) LA SPESA TOTALE DA SOSTENERE CON I FONDI FUA SAREBBE DI CIRCA 13 MILIONI DI EURO ANNUI, PERTANTO COM PATIBILE CON L’ATTUALE DOTAZIONE DEL FONDO.

    “Come è noto, a tutto il personale militare spetta :
    • Ai sensi dell’art.2 della legge n.78 del 1983 “l’indennità operativa di base”;
    • Ai sensi dell’art.3 della stessa legge poi qualora detto personale militare venga assegnato in forza effettiva e/o amministrata presso strutture c.d. “Unità di campagna” spetta una maggiorazione dell’indennità mensile di impiego operativo di base e questa è, appunto, denominata “indennità di campagna” pari all’origine al 115%della predetta “indennità operativa di base”;
    • Ai sensi di quanto disposto poi al successivo art.17 della stessa legge l’indennità di campagna non è cumulabile con la prima.
    Premesso ciò e premesso che presupposto del giudizio è la decisione n. 4899/05 che, come è noto, ha dichiarato il diritto dei ricorrenti a percepire l’indennità operativa di campagna di cui agli artt. 3 della Legge n.78/1983 e 5 del D.P.R. n. 394/1995 e non anche il beneficio di cui all’art.2 della L. n. 78/83, che, peraltro, non era stato neanche chiesto nel ricorso introduttivo, è evidente l’erroneità della sentenza laddove ha incluso nel calcolo economico anche l’indennità operativa di base di cui all’art. 2 della L. n. 78/83, disattendendo, così, l’intervenuto giudicato.
    Ed infatti, è noto che il valore economico della indennità aggiuntiva (cd. indennità di campagna) riconosciuta al personale militare che presta servizio negli Enti/Reparti di campagna corrisponde ad una maggiorazione del 15% della indennità operativa di base di cui all’art.2 e, poiché ai sensi dell’art. 17 i due benefici non sono fra loro cumulabili, è evidente che essendo stato riconosciuto solo il diritto alla percezione della indennità di campagna occorreva calcolare il valore, che nel tempo inizialmente era del 15% poi è passato al 20% e poi ancora al 25%, della maggiorazione dovuta per l’indennità di campagna e moltiplicarla per gli anni di servizio prestato presso l’Ente.
    A tal proposito un esempio chiarificatore può far comprendere come doveva essere eseguito il calcolo: se ad esempio l’indennità operativa spettante al militare con il grado di Maresciallo è pari ad € 300,00 ora, l’indennità operativa + l’indennità di campagna dovrà essere pari ad € 345,00 in quanto le due indennità non sono fra loro cumulabili ed allora, pertanto, se si deve aver riguardo al valore della sola indennità di campagna la somma in concreto da liquidare doveva essere pari ad € 45,00 lordi mensili moltiplicata per gli anni di servizio espletati presso l’Ente.
    Posto ciò, è evidente che operando tale tipo di calcolo le somme liquidate in favore degli odierni appellati sono di gran lunga inferiori, come risulta dalla tabella di calcolo che si produce unitamente al presente ricorso in appello, rispetto a quelle liquidate dal Tribunale, il quale ha finito con il riconoscere, ingiustamente, agli appellati non solo l’indennità di campagna di cui all’art. 3, ma, addirittura, anche l’indennità operativa di base di cui all’art. 2 della legge 78/83.

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