Performance individuale – CONSEGNA DELLE “PAGELLE”… ma chi sono i professori?

gif-pagella-300x283In data 01/01/2016, è entrato in vigore il “Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale del personale civile delle aree funzionali” del Ministero della Difesa, approvato con D.M. del 10 novembre 2015, il quale prevede che entro il 10 febbraio di ogni anno, ciascun valutatore consegni le schede con il risultato della valutazione, notificandole ai propri dipendenti.

A tal proposito, proprio in questi giorni ci stanno giungendo numerose segnalazioni, a dir poco critiche, e molte lamentele dovute al malumore e allo sconcerto che tali risultati finali hanno ingenerato tra i colleghi, che di fatto sembra farci ripercorrere alcuni momenti della nostra vita scolastica nei giorni di consegna delle pagelle.

Da una prima analisi, sembrano emergere criticità su alcune voci inserite nella scheda (afferenti i compiti e gli obiettivi oggetto di valutazione), sulla effettuazione delle verifiche intermedie (venute meno in molti casi), su valutazioni poco legate alla effettiva attività lavorativa, spesso non riscontrabili nei diversi voti attribuiti ai lavoratori, ottenute con criteri disomogenei, disuniformi (da valutatore a valutatore) e poco trasparenti o in buona parte riconducibili a fattori e dinamiche interne agli Uffici e/o di tipo relazionale.

La cosa non ci sorprende poi così tanto, essendo da sempre convinti che, tenuto conto dello specifico e peculiare ordinamento del Dicastero, non anche per la presenza di una componente valutatrice (personale militare) non destinataria del medesimo strumento di valutazione, non ci siano nella Difesa le condizioni per dare attuazione al sistema voluto dall’ex Ministro Brunetta.

Infatti ricordiamo ai colleghi che la performance individuale (così come disciplinato dal D.lgs. n. 150/2009) è rivolta ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche il cui rapporto di lavoro è disciplinato dall’Art. 2, comma 2, del D.lgs. n. 165 del 2001, mentre non è prevista per le categorie in regime pubblicistico, ovvero disciplinate dall’Art.3 (D.lgs. n. 165 del 2001). In tale ambito infatti è ricompreso il personale in “regime di diritto pubblico” nel quale figura, tra gli altri, il personale militare interessato, infatti, da un diverso sistema di valutazione.

Quanto precede, per far capire a tutti i lavoratori, ancor più umiliati e delusi anche da quest’ultima vicenda, quanto sia fondamentale continuare a sostenere la battaglia per il riconoscimento della SPECIFICITÀ al personale civile della difesa.

In merito alle schede di valutazione, tuttavia, ricordiamo ai lavoratori che è possibile formulare contestazioni e produrre eventuali osservazioni in opposizione ai giudizi espressi dalle autorità valutatrici, così come è previsto e riportato nella direttiva della performance nell’apposito paragrafo (1.8 – “Procedura di Conciliazione”) che, ad ogni modo, riportiamo di seguito.

Il Coordinamento Nazionale Difesa
Daniele Alessandro

 

FLASH 2017.02.17 n.6 Performance individuale “PAGELLE”… ma chi sono i professori.pdf


 

Stralcio direttiva OIV

1.8 Procedura di conciliazione

In caso di disaccordo sul giudizio finale di valutazione, il valutato, entro dieci giorni lavorativi dalla notifica della relativa scheda, può presentare per iscritto le proprie osservazioni al valutatore che, previa istruttoria, nei successivi dieci giorni lavorativi dalla ricezione delle osservazioni, nella medesima forma, può:

  • confermare il giudizio, notificando al valutato i chiarimenti richiesti e allegando detti ultimi documenti ai restanti atti valutativi già prodotti;
  • modificare la precedente valutazione sottoscrivendo una nuova scheda di valutazione da notificare all’interessato.

Il valutato che intenda accettare i chiarimenti forniti o il nuovo giudizio formulato dal valutatore sottoscrive la scheda di valutazione. La documentazione relativa alla revisione del giudizio deve essere inoltrata, unitamente a quella valutativa, secondo le già indicate modalità descritte al paragrafo 1.6.

Nel caso di conferma del precedente giudizio, qualora non si ritengano esaurienti i chiarimenti forniti dall’autorità valutatrice o nel caso di nuova valutazione non condivisa, il valutato, fatti salvi gli ordinari rimedi di tutela giurisdizionale, nei dieci giorni lavorativi successivi alla notifica della conferma del giudizio o della nuova scheda di valutazione può avviare la procedura di conciliazione, richiedendo una valutazione di seconda istanza, da effettuarsi presso l’organo di vertice centrale di riferimento (*), facendosi eventualmente assistere, in questa ed in tutte le altre fasi del procedimento di conciliazione, da un rappresentante sindacale e/o da una persona di fiducia. L’istanza di conciliazione amministrativa deve contenere, a pena d’inammissibilità, l’esposizione dei fatti e le motivate ragioni poste a fondamento della pretesa. Copia dell’istanza deve essere inviata contestualmente al valutatore.

Il valutatore, nei dieci giorni successivi alla ricezione dell’istanza, deve fornire i propri elementi di valutazione, prendendo posizione in maniera precisa circa i fatti affermati dal valutato nell’istanza.

L’organo di vertice centrale di riferimento, acquisita la scheda di valutazione ed esaminati gli atti e i documenti prodotti dalle parti a sostegno delle loro posizioni, può, qualora lo ritenga necessario, chiedere ai soggetti coinvolti memorie integrative e, a richiesta anche di una sola delle parti, convoca le medesime in audizione. Ove sulla proposta di conciliazione sia stato acquisito il consenso delle parti, il citato organo, provvede, su tale base, a modificare la scheda di valutazione finale. In nessun caso la valutazione può essere modificata in pejus.

La procedura di conciliazione deve essere conclusa entro e non oltre trenta giorni lavorativi dalla presentazione dell’istanza di conciliazione.

Alla conclusione del procedimento di conciliazione, la Commissione rende noto al valutatore il punteggio finale attribuito, così come modificato o confermato all’esito del citato procedimento. A sua volta, il valutatore ne notifica l’esito all’interessato e ne dà comunicazione al vertice della propria macro-area per gli adempimenti di competenza di cui al para 1.6.

Rispondi

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: