Visite specialistiche – Circolare n. 2/2014 della Funzione Pubblica

 Al        Ministro della Difesa
            Sen.Roberta Pinotti

Al         Sottosegretario alla Difesa
            On. Domenico Rossi

A          PERSOCIV

  

Oggetto: Circolare n. 2 del 04 febbraio 2014 della Funzione Pubblica.

A seguito della diffusione della Circolare in oggetto i lavoratori che sono costretti a sottoporsi a visite specialistiche stanno ricevendo un ulteriore danno e aggravi burocratici che mal si conciliano con il diritto alla salute costituzionalmente tutelato.

Questa Federazione UGL INTESA FP rammenta quanto la Corte di Cassazione a SS.UU. (Sent.23031/2007, all.1) ha autorevolmente affermato: le circolari (…) non possono né contenere disposizioni derogative di norme di legge, né essere considerate alla stregua di norme regolamentari vere e proprie, che, come tali vincolano tutti i soggetti dell’ordinamento essendo dotate di efficacia esclusivamente interna nell’ambito dell’amministrazione all’interno della quale sono emerse (…).

La circolare nemmeno vincola, a ben vedere, gli uffici gerarchicamente sott’ordinati, ai quali non è vietato di disattenderla (evenienza questa che, peraltro, è raro che si verifichi nella pratica), senza che per questo il provvedimento concreto adottato dall’ufficio possa essere ritenuto illegittimo “per violazione della circolare”: infatti, se la (interpretazione contenuta nella) circolare è errata, l’atto emanato sarà legittimo perché conforme alla legge, se, invece, la (interpretazione contenuta nella) circolare è corretta, l’atto emanato sarà illegittimo per violazione di legge. La circolare non vincola addirittura la stessa autorità che l’ha emanata, la quale resta libera di modificare, correggere e anche completamente disattendere l’interpretazione adottata”.

Questo dovrebbe bastare per confermare che se la cd. “circolare interpretativa” in realtà è modificativa di una legge già ampiamente penalizzante, deve essere disapplicata.

Le modifiche sostanziali introdotte dalla Circolare e non previste dalla legge sono evidenti:

1)     La legge si riferisce sempre e solo ad “assenza per malattia” che, se ha luogo per “visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici”, è da considerare come “permesso giustificato” (previa presentazione di attestazione e orario della stessa).  In alcun caso, dalla legge, si evince l’abolizione dell’istituto della malattia per l’effettuazione di “visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici”.

Se l’interpretazione dell’assenza per malattia deve invece forzatamente tradursi in “permesso giustificato” già previsto dal Ccnl in materia di permessi “per motivi personali o familiari”, o permessi brevi o banca delle ore (ove prevista), risulta evidente che la legge introdurrebbe l’ulteriore fattispecie di “assenza per malattia” quale “permesso giustificato”, fattispecie pari, ad esempio, dell’assenza per la donazione del sangue, per la testimonianza in tribunale, ecc…, ovvero rientrerebbe in “altri” permessi retribuiti previsti da specifiche norme di legge.  Diversamente argomentando l’interpretazione “forzata” della legge che fa il DFP non si concilierebbe con la circostanza che i permessi contrattuali potrebbero già essere stati utilizzati, esauriti o comunque insufficienti, per le finalità indicate nel CCNL  (motivi personali o familiari documentati). L’immediata conseguenza è che non sarebbe più possibile effettuare queste visite/terapie/indagini diagnostiche se non usufruendo di ferie (e se sono finite anche queste?). Una simile interpretazione della legge lederebbe il diritto costituzionale alla salute, pertanto sarebbe da escludere.

2)     Nella circolare si chiarisce che “va chiarito che l’attestazione di presenza non è una certificazione di malattia e, pertanto, essa non deve recare l’indicazione della diagnosi. Inoltre, al fine di evitare la comunicazione impropria di dati personali, l’attestazione non deve indicare il tipo di prestazione somministrata”. Occorre far presente che l’indicazione delle “diagnosi” o del tipo di “prestazione somministrata” non va  mai riportata, non solo in questo caso ma in “nessun caso” perché trattasi di dato sensibile tutelato dalla legge sulla privacy.

3)     Nella Circolare “il caso di concomitanza tra espletamento di visite specialistiche, l’effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa” la Funzione Pubblica sostiene trovare “applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione dell’assenza per malattia” e ancora laddove identifica il “caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbono sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro a fini di semplificazione si ritiene possa essere sufficiente anche un’unica certificazione (che per queste ipotesi ,potrà essere cartacea) del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o un calendario stabilito dal medico”.

Questa O.S. ritiene doveroso che nelle ipotesi di dipendenti con patologie gravi o soggetti a terapie salvavita la certificazione contenente il calendario di giorni di assenza per malattia per l’effettuazione di terapie da presentare prima dell’inizio della terapia stessa debba essere applicata anche ai giorni necessari per l’effettuazione di esami o visite specialistiche di controllo dell’evoluzione della patologia.

E’ del tutto evidente che nei casi di patologie gravi il protocollo medico applicato prevede non solo la terapia ma anche analisi, esami diagnostici di controllo e visite specialistiche a cadenza periodica prestabilita. E’ indispensabile che i giorni di terapia vengano equiparati ai giorni necessari all’effettuazione di esami o controlli inerenti la patologia, analogamente alla disciplina delle terapie salvavita (Legge 133/2008 s.m.i).

4)     Ultima, doverosa e sentita, annotazione: nella contestata Circolare 2/2014 si precisa “il dipendente deve fruire dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei CCNL, o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi o la banca delle ore)”.

 

Per quanto sopra si chiede:

1.   di disapplicare la Circolare 2/2014 nella parte in cui modifica la normativa;

2.   di equiparare le assenze per esami e visite specialistiche alle assenze per terapia, nel caso di gravi patologie.

                                                                                              Il Coordinamento Difesa
                                                                                                 Giancarlo Lustrissimi

2014.04.16 Circolare n 2_2014 FP Lettera [Pdf]

circolare_n_2_2014

One Response to “Visite specialistiche – Circolare n. 2/2014 della Funzione Pubblica

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    mi sembra strana tutta questa apprensione sulla circolare della Funzione Pubblica che interpreta correttamente quel comma 5 ter come modificato della legge 125/2013.
    Ancor più strane appaiono le interpretazioni restrittive che SOLO A VOCE l’Amministrazione tenta di far passare sull’argomento.
    Partiamo dall’inizio: una legge “PER IL PERSEGUIMENTO DI OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE” (e non “per contrastare il fenomeno dell’assenteismo” come arbitrariamente da taluno interpretata) modificava il precedente testo dell’articolo di legge semplificando la procedura prevista per la documentazione dei permessi “nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie,prestazioni, esami ecc …..”.
    Questa legge, (125/2013) che era chiaramente diretta a DISCIPLINARE il caso delle assenze in parola e non a SOPPRIMERLE, semplifica il modo di documentarle prevedendo che il relativo permesso possa essere giustificato anche con documentazione proveniente da strutture PRIVATE e che possa essere prodotta anche con il semplice invio VIA MAIL dalla struttura che ha fornito la prestazione.
    A fronte di questa LEGGE, una circolare della Funzione pubblica, semplifica ulteriormente la documentazione prevedendo anche che la attestazione della struttura possa essere sostituita da una AUTOCERTIFICAZIONE dell’interessato del tipo “in data …. mi sono recato presso ….. per effettuare ……”.
    La stessa circolare, continua a prevedere che per effettuare quelle visite e/o terapie il dipendente debba fruire dei permessi per motivi personali “secondo la DISCIPLINA DEI CCNL, o di istituti contrattuali SIMILARI o ALTERNATIVI”.
    Quindi, oltre a citare una serie di altre possibilità alternative, NON sopprime affatto la possibilità del ricorso all’art. 21 del CCNL ministeri nè tantomeno quello del (meno oneroso per noi) art 18 comma 9 atteso che il caso di “assenza per malattia finalizzata ad effettuare visite, terapie, esami clinici “è espressamente previsto proprio da quell’ art 55 septies della LEGGE di cui parliamo).
    E precisamente in questi termini, la D.G. del personale civile ha emesso la circolare in materia in data 12 2 2014 che a pag 8, punto 4.3 dà piena (E CORRETTA) attuazione a quanto previsto dalla legge 125/2013.
    Questa circolare, (che abroga ESPRESSAMENTE) tutte le norme che non sono più in vigore, continua a prevedere la possibilità di avvalersi dei permessi ai sensi dell’art 21 del CCNL per effettuare visite specialistiche ed analisi cliniche, prevedendo anche la semplificazione della documentazione giustificativa proprio in linea con la legge 125/2013.
    Da ultima, a seguito della circolare della Funzione pubblica, la nostra D.G. del personale civile ha diramato una nota del 2 aprile 2014 (qualcuno l’ha interpretata come se fosse del 1° aprile?) per comunicare agli enti della difesa la pubblicazione in gazzetta della circolare della Funzione Pubblica che sostanzialmente RIBADIVA (non SOPPRIMEVA) quanto previsto in materia dalla normativa in vigore.
    In particolare,
    -Ribadiva la possibilità di usufruire, in caso di assenza per visite specialistiche, di permessi SECONDO LE FATTISPECIE PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI;
    -distingueva nettamente l’istituto dell’assenza per malattia finalizzato a visite (per il quale non è prevista la visita fiscale ne la certificazione telematica disciplinato al punto 4.3 della circolare) dall’ISTITUTO DELLA MALATTIA per il quale è prevista la visita fiscale e la certificazione telematica dello stato temporaneamente invalidante che è trattato in altro punto -5- della medesima circolare;
    -NULLA ABROGAVA DELLA CIRCOLARE DEL 12 febbraio, TUTTORA PIENAMENTE IN VIGORE, espressamente RIBADENDOLA.

    A fronte di una normativa scritta così chiara non si riesce proprio a comprendere il motivo di questa interpretazione che SOLO A VOCE si stà diffondendo tra noi colleghi.
    In caso di dubbio, proporrei di richiedere a persociv un’interpretazione autentica della nota del 2 4 2014 chiedendo se quella lettera vuol abrogare o ribadire quanto scritto nella circolare del 12 febbraio.

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