ANALISI CIRCOLARE N. 4 DELLA FUNZIONE PUBBLICA – DICHIARAZIONI DI ECCEDENZA E PREPENSIONAMENTO
Il giorno 28 aprile il Ministro per la semplificazione e la PA Maria Anna Madia ha emanato una circolare che fornisce gli indirizzi applicativi sul ricorso che, nel quadro degli interventi di riduzione della spesa pubblica, permettono “una migliore allocazione” del personale delle amministrazioni pubbliche. ( Circolare n. 4/2014 FP [Pdf] )
In particolare la circolare fa riferimento ai limiti entro il quale è ammesso il ricorso all’istituto del c.d. “prepensionamento” finalizzato al riassorbimento delle eccedenze conseguenti alle riduzioni organiche e ai piani di ristrutturazione che determinano una riduzione della spesa di personale.
Per prima cosa dobbiamo evidenziare che la Funzione Pubblica indica prioritariamente che il prepensionamento non può in nessun modo eludere il regime introdotto con la legge n. 201 (legge Fornero).
Poi la circolare prosegue con un decalogo in cui va a definire il significato della terminologia utilizzata nel documento.
A titolo esplicativo cercheremo di riassumere questo punto in sintesi:
SOPRANNUMERARIETA’ (non nominativa): IL PERSONALE IN SERVIZIO SUPERA LA DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA. L’Amministrazione non presenta posti vacanti utili in nessuna qualifica, profilo e area, perciò posti vacanti utili per un’eventuale riconversione professionale del personale interessato;
ECCEDENZA (non nominativa): IL PERSONALE IN SERVIZIO SUPERA LA DOTAZIONE ORGANICA IN UNA O PIU’ QUALIFICHE O PROFILO PROFESSIONALE MA A DIFFERENZA DELLA SOPRANNUMERARIETA’ SONO DISPONIBILI POSTI IN ALTRI PROFILI DELLA STESSA AREA. Ciò potrebbe consentire l’avvio di processi di riconversione professionale.
ESUBERO: INDIVIDUAZIONE NOMINATIVA DEL PERSONALE SOPRANNUMERARIO O ECCEDENTARIO. Il personale in esubero è quello da porre in prepensionamento ove siano presenti le condizioni o da mettere in disponibilità (cassa integrazione).
PREPENSIONAMENTO: RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE INDIVIDUATO IN ESUBERO CON IL TRATTAMENTO PENSIONISTICO PRECEDENTE ALLA RIFORMA FORNERO.
Da queste prime “spiegazioni” constatiamo che MAGICAMENTE è scomparso qualunque rifermento all’istituto DELL’ESODO VOLONTARIO. Tale istituto, CHIESTO COME MISURA PRIORITARIA DALLA NOSTRA O.S. AL PRECEDENTE GOVERNO, è enunciato nella precedente circolare della F.P. n. 3. Nella circolare n. 3 è spiegato in modo chiaro come il ricorso alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro sia uno strumento da utilizzare qualora non si riesca ad azzerare i soprannumeri con la misura dell’esodo volontario.
A questo punto non comprendiamo a cosa siano servite le ricognizioni fatte, nel nostro caso da Persociv, riguardanti le disponibilità del personale intenzionato ad andare in pensione entro il 2016.
CAUSE DELLA SOPRANNUMERARIETA’ E/O DELLA ECCEDENZA DI PERSONALE
La circolare continua poi specificando che le cause della soprannumerarietà o dell’eccedenza di personale possono derivare da:
Riduzioni delle dotazioni organiche;
Ragioni funzionali;
Piani di ristrutturazione decisi dalle amministrazioni pubbliche.
LA REVISIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE
Tutti questi processi sopra elencati vedono come protagonista la sola componente dirigenziale che dovrà proporre su come elaborare il documento di programmazione triennale del fabbisogno del personale individuando il fabbisogno dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti.
I suddetti atti organizzativi che non si riflettono sul rapporto di lavoro non richiedono motivazione.
Nel caso tali atti di organizzazione invece si riflettano sul rapporto di lavoro producendo esuberi o l’avvio di processi di mobilità è richiesta la motivazione. Solo in quest’ultimo caso l’amministrazione è tenuta a darne informazione alle organizzazioni sindacali e ad avviare con le stesse un esame sui criteri per l’individuazione degli esuberi o sulle modalità per i processi di mobilità.
La scelta di coinvolgere le parti sociali in dirittura finale non ci trova d’accordo. Ci appare insufficiente fare riferimento a principi di razionalità, efficienza, economicità, trasparenza e imparzialità (vedi circolare punto 4) quando è un solo soggetto a decidere.
A chiusura di questo punto la circolare recita che “Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale.
A nostro giudizio sarebbe anche utile la rilevazione delle vacanze organiche su base territoriali per avere una visione generale esaustiva e avviare, se necessario, una serie di protocolli tra amministrazioni tesi ad attuare una concreta mobilità volontaria del personale in esubero verso quelle amministrazioni con carenza di personale.
Ricordiamo che per effetto della legge 244 di revisione dello strumento militare la nostra amministrazione sarà soggetta a accorpamenti, riduzioni e soppressioni di enti su tutto il territorio nazionale. Tale riorganizzazione è da intendere in senso riduttivo con l’obiettivo di ottenere una riduzione della consistenza organica di 10.000 unità di personale civile al 2024.
PROCEDURE DA SEGUIRE IN CASO DI SOPRANNUMERO O DI ECCEDENZA PERSONALE
In questo punto evidenziamo l’importanza che avranno le RSU le quali saranno chiamate insieme con le organizzazioni sindacali rappresentative ad avviare con l’amministrazione di riferimento un esame sui criteri per l’individuazione degli esuberi o sulle modalità per avviare i processi di mobilità.
Un’altra criticità emerge nella dichiarazione che il passo successivo per l’azzeramento del soprannumero, è il ricorrere alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per limiti di età o di contribuzione.
Solo dopo questo primo step, secondo la circolare, “in subordine” l’amministrazione verifica la ricollocazione totale o parziale del personale in soprannumero o in eccedenza nell’ambito della stessa amministrazione anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro (part time coatto) o a contratti di solidarietà (?!).
La circolare prosegue affermando con una certa distrazione che “è anche possibile la ricollocazione presso altre amministrazioni comprese nell’ambito della regione… ma è anche possibile, stabilendo i criteri generali e le relative procedure nei CCNL, il passaggio diretto ad altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale.
Nel caso in cui l’amministrazione ritenga di ricorrere alle misura del prepensionamento (per i lavoratori in soprannumero con le regole pre Fornero) dovrà effettuare una ricognizione delle posizioni dei lavoratori che potrebbero risultare in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi o che li possano conseguire in tempo utile per maturare la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2016.
L’amministrazione poi dovrà, rispetto a tali posizioni, chiedere all’INPS la certificazione del diritto a pensione e la relativa decorrenza.
Solo dopo aver acquisito la certificazione, l’amministrazione potrà procedere nei limiti del soprannumero, alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.
Anche in questo caso non si fa alcun cenno alla possibilità di assorbire il soprannumero in via prioritaria attraverso l’esodo volontario ossia l’attuazione dei pensionamenti in base alle domande volontariamente presentate dai dipendenti muniti dei requisiti.
Senza necessità di motivazione, prosegue la circolare, trova applicazione anche la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro del personale dipendente a decorrere dal raggiungimento dei requisiti contributivi.
Cioè, nel caso di compimento della anzianità massima contributiva le pubbliche amministrazioni possono risolvere il rapporto di lavoro con un preavviso di 6 mesi.
Non comprendiamo, ancora una volta, come non si sia tenuta in debito conto la volontà del personale soprannumerario che avendo i requisiti voglia andare di propria iniziativa in pensione. A nostro giudizio al netto dei pensionamenti volontari potrebbe non esserci la necessita di prevedere altre forme di risoluzione del rapporto di lavoro. Con il solo esodo volontario potremmo avere un azzeramento dei soprannumeri.
Infine la circolare specifica cosa accade se l’amministrazione non assorbe le eccedenze con il pensionamento ordinario e con il prepensionamento o con le altre modalità previste. Il Personale in esubero viene collocato in disponibilità (cassa integrazione). Il lavoratore ha diritto ad una indennità pari all’80 per cento dello stipendio e dell’indennità integrativa speciale, per la durata massima di 24 mesi. Alla scadenza dei 24 mesi interviene l’estinzione del rapporto di lavoro.
Si rammenta che l’utilizzo della cassa integrazione sarà proporzionale alle consistenze numeriche dei tagli da operare. Cioè, più sarà consistente il taglio da operare nel tempo più avremo possibilità di non avere tutto il personale interessato al taglio con i requisisti maturati per andare in pensione. Si rammenta anche che con le retribuzioni attualmente previste alla Difesa abbiamo una media di 1200 euro. La cassa integrazione significherebbe percepirne poco più di 700 al mese per due anni.
VINCOLI DA RISPETTARE IN CASO DI RICORSO AL PREPENSIONAMENTO
E’ importante sottolineare che:
le amministrazioni che dichiarano eccedenza non possono ripristinare i posti soppressi nella dotazione organica;
i prepensionamenti non possono essere conteggiati nell’immediato come risparmi da destinare a eventuali assunzioni;
non sono consentite assunzioni, né di vincitori di concorso né di idonei, finché non è riassorbito il personale eccedentario e non si sono create ulteriori vacanze in relazione al pensionamento ordinario.
Ci era sembrato di capire che nel nostro Dicastero si stesse pensando di riaprire il turn over, seppur in modalità contenuta, per i vecchi vincitori di concorso da anni in attesa di essere chiamati. Dalla circolare ci sembra di capire diversamente.
Ci aspettiamo, come sul resto dei punti analizzati, dei chiarimenti attraverso un confronto con il nostro vertice politico.
un ottima analisi alessandro. ciao salvatore