Specificità… “LE VERITA’ NASCOSTE”

Siamo arrivati a novembre e siamo in attesa di conoscere le risultanze del gruppo di lavoro per la valorizzazione del personale civile istituito dal Ministro Pinotti e presieduto dal Sottosegretario Rossi.

Da tempo sosteniamo e proponiamo al vertice politico (purtroppo solo noi) che, ai fini del riconoscimento della dignità funzionale e retributiva della categoria, venga inserito tutto il personale civile della difesa nell’Art. 3 della legge 165/2001.

I suddetti riconoscimenti non possono e non devono essere ridotti a un mero ed episodico incremento del FUA.

La proposta della FEDERAZIONE INTESA FP Difesa, è quella di ottenere il riconoscimento della specificità delle funzioni attraverso un percorso normativo che le vada a codificare.
Il conseguente riconoscimento retributivo attraverso una indennità di riferimento, derivante da fondi stabilizzati, andrebbe a concorre anche e soprattutto al calcolo pensionistico.

Ad oggi non ci sono altre modalità, strumenti o proposte normative che possano valorizzare i lavoratori della difesa e certamente non saranno gli 8 euro lordi previsti per il rinnovo contrattuale a modificare lo stato delle cose.

Il percorso dell’Art. 3 della 165 è concreto ed è conseguibile, su iniziativa del vertice politico del dicastero, prevedendolo già all’interno della legge di stabilità che si sta discutendo in questi giorni.

Per la valorizzazione del personale civile pensavamo di dover confrontare e analizzare la nostra proposta con proposte alternative di altre Organizzazioni Sindacali.

Assistiamo invece ad azioni ed informazioni nebulose e fuorvianti, propinate ai lavoratori come il pericolo di una “militarizzazione”, di una perdita di diritti, fino ad arrivare alla perdita del diritto allo sciopero.

Tutto ciò sta accadendo solo al fine di contrastare la nostra richiesta senza però fornire proposte chiare e alternative.

Riportiamo di seguito alcune categorie comprese nell’art. 3.

I magistrati, gli avvocati dello stato, i diplomatici, i prefetti, i professori e i ricercatori universitari, i dirigenti dell’Amministrazione Penitenziaria, il personale della CONSOB, il personale dell’ANTITRUST (che ha come riferimento giuridico ed economico il contratto della Banca d’Italia!)… ecc.

Per chiarezza dovuta a tutti i lavoratori pubblichiamo il testo integrale dell’Art. 3 della 165.


Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
(Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106)

Articolo 3
Personale in regime di diritto pubblico

(Art. 2 commi 4 e 5 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti dall’art. 2 del d.lgs n. 546 del 1993 e successivamente modificati dall’art. 2, comma 2 del d.lgs n. 80 del 1998)

1. In deroga all’articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall’articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.

1 bis. In deroga all’articolo 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il personale volontario di leva, è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali. (1)

1 ter. In deroga all’articolo 2, commi 2 e 3, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è disciplinato dal rispettivo ordinamento. (2)

2. Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai principi della autonomia universitaria di cui all’articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all’ articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

 (1) Il presente comma è stato inserito dall’art. 1, L. 30.09.2004, n. 252 con decorrenza 27.10.2004.
(2) Il presente comma è stato inserito dall’art. 2, L. 27.07.2005, n. 154 con decorrenza 16.08.2005.

 

 Ma di quale militarizzazione e perdita di diritti stiamo parlando?

Letto l’Art. 3, crediamo non vada aggiunto nessun commento

Le categorie dei lavoratori ricomprese nell’Art. 3 non sono state inserite tutte contestualmente, ma parte di loro sono subentrate nel tempo.

Quelle categorie, intuendo i vantaggi e i benefici di aver riconosciuta la specificità, ci hanno creduto, non si sono fatte distrarre dalle solite sirene, hanno lottato e manifestato fino al raggiungimento di quanto rivendicato.

DA ALLORA NE GODONO I BENEFICI FUNZIONALI E RETRIBUTIVI… LORO!!!

Il Coordinamento Difesa
Giancarlo Lustrissimi

One Response to “Specificità… “LE VERITA’ NASCOSTE”

  • Concordo pienamente con quanto sopra esposto. Mi sembra opportuno però a questo punto cercare di far capire alla “controparte” dove ci sono le evidenze obiettive della “specificità”. Queste evidenze sono sostenibili e dimostrabili specie per quanto concerne l’area puramente TECNICA dell’area tecnico amministrativa. Dirigenti, Funzionari e Assistenti Tecnici in base alle diverse professionalità sono una componente tecnicamente e scientificamente preparata a garantire le capacità richieste dalla FF.AA. ,operando spesso fianco a fianco con i militari, negli stessi ambienti a carattere industriale, usando le stesse procedure e condividendo spesso, gli stessi rischi . Non parlo delle operazioni fuori area ma dei collaudi, le ispezioni , le verifiche ,le omologazioni effettuate anche in siti sensibili, per accedere ai quali occorre il NOS. purtroppo nella bozza di regolamento recentemente (il 20/10/2015 se non erro ) presentata alle OO.SS.LL. questo non si evince, anzi si da risalto alla funzione amministrativo/ giuridica e questo LAVORA CONTRO, NON A FAVORE della “specificità”. Che “specificità” reale puo avere chi si occupa delle pratiche pensionistiche? O chi predispone gli atti per la liquidazione delle fatture? Oppure suinteressa dello stato giuridico o di pratiche assistenziali? Fate in maniera di dare risalto alla componente “Tecnica” del personale civile e questa servirà da trascinamento per tutta la categoria. Sempre parlando del “regolamento”, sarebbe opportuno NON essere troppo troppo specifici su i compiti e responsabilità dei “Civili” specie per quanto concerne la 3^ Area. Bisogna tener conto che un Ufficiale è per definizione un Direttivo e in proiezione un Dirigente, a “tutto campo” . Basta pensare a quanti ufficiali d’Arma” sono impegnati in Segreterie e con compiti decisamente poco operativi. Se si definiscono troppo i “profili” per i posti di funzione “civili” si finirà inevitabilmente con il rischio di non trovare il candidato adatto, con la conseguenza di porre l’UO “quadro” o da farla occupare in via transitoria da un militare e…..nel notro Paesi i transitori tedono a diventare molto stabili.
    Un Saluto

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