Federazione Intesa: Specificità… questa è la nostra proposta
Pubblichiamo nuovamente, In vista dell’incontro del 10 ottobre con il Sottosegretario Rossi, la proposta per il riconoscimento della specificità consegnata alla A.D. durante l’ultima riunione del 13 settembre.
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Proposta di inserimento del personale civile della difesa
nell’ art. 3 del D.lgs. n. 165/2001 (regime di diritto pubblico)
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
La necessità di riconfigurare il rapporto di lavoro dei dipendenti della difesa nasce dall’esigenza non solo di riconoscere un miglior trattamento economico e funzionale al personale civile, ma anche dalla necessità (così come previsto dal libro bianco) di rendere il modello difesa più omogeneo rispetto agli altri paesi dell’Unione Europea (vedasi il modello tedesco, ecc.).
È’ evidente che la proposta di collocazione dei civili della difesa nel cosiddetto regime di diritto pubblico (art. 3 del D.lgs. n.165/2001) deriva da elementi/caratteri oggettivi basati sulla natura ontologica del rapporto di lavoro con l’A.D.. Non c’è ombra di dubbio, infatti, che il personale civile opera – come supporto diretto (contribuendo sia in teatro operativo sia “in house”) – e indiretto con il personale delle Forze Armate e quindi opera nello stesso ambito e con la stessa mission del dicastero, contribuendo fattivamente alla sicurezza e difesa del territorio nazionale.
Alla luce di quanto sopra risulta quanto mai inadeguato l’attuale regime privatistico (con contratto individuale) per una categoria che di fatto è parte integrante dello Stato e che opera congiuntamente con una categoria in regime di diritto pubblico per le finalità di cui sopra.
Peraltro tra le categorie di lavoratori rientranti nel regime pubblicistico per effetto dello status che le caratterizza (Forze Armate e Forze di Polizia, Magistrati, Prefetti, Avvocati dello Stato, Diplomatici, Vigili del Fuoco e dirigenti del Dipartimento dell’Amm.ne Penitenziaria – DAP), ce ne sono anche altre che sicuramente non risultano essere più “specifiche” dei civili della difesa, quali quelle dei dipendenti della CONSOB, Banca d’Italia, Antitrust e dei Professori e Ricercatori universitari.
Senza entrare, in questa sede, nel merito della tipologia di disposizioni legislative da adottare, la collocazione in regime pubblicistico comporta inevitabilmente un regime transitorio (vedasi professori e ricercatori universitari) che continuerebbe a fare riferimento agli istituti principali del CCNL di riferimento (ma permetterebbe da subito di andare in deroga su alcuni altri) fino alla graduale emanazione del provvedimento/provvedimenti di legge contenenti gli istituti ordinamentali di riferimento, determinando pertanto con gradualità un nuovo asset normativo, molto più aderente alle esigenze organizzative e funzionali discendenti dal libro bianco.
Avere un ordinamento proprio di riferimento consentirebbe di superare l’attuale ”appiattimento” funzionale ed economico previsto dall’attuale “Nuovo Sistema di Classificazione” comune a quasi tutto l’ormai superato comparto ministeri.
Tale ordinamento attraverso un sistema di classificazione aderente al nuovo modello difesa andrebbe anche al superamento delle limitazioni organiche imposte dalla legge n. 244/2012, rendendo più flessibili i numeri complessivi delle risorse umane in aderenza alle nuove e più ampie competenze previste per la difesa dal libro bianco, il tutto anche in ottica di futuri transiti.
Tale riconfigurazione di carriera dovrebbe andare a eliminare l’attuale sistema delle aree funzionali, dando continuità nella progressione di carriera con l’abbattimento degli “steccati” oggi presenti tra un’area funzionale e l’altra (avendo il requisito del titolo di studio necessario per l’accesso dall’esterno).
In prima battuta si risolverebbe l’annosa problematica degli ex 3° livelli e si garantirebbe al personale che ne ha i requisiti una progressione reale senza un abbattimento delle funzioni (com’è ora) a un unico profilo (più o meno per area).
In seconda battuta si garantirebbe al personale in possesso del titolo di studio previsto una possibilità di avanzamento, sempre attraverso un sistema selettivo e di accertamento della professionalità, sino alle funzioni apicali non dirigenziali dell’amministrazione.
Per quanto riguarda in particolare la dirigenza si ritiene necessario riconoscerle un ruolo unico della Difesa. Tale riconoscimento andrebbe sicuramente a valorizzare le figure apicali dell’amm.ne riconoscendone la peculiarità professionale e determinando così la necessità di attingere, in modo preponderante (nel rispetto delle normative che a oggi disciplinano il turn over), dalle professionalità interne (funzionari già in forza alla difesa). Tale “ruolo Difesa”, inoltre, limiterebbe se non eliminerebbe, in caso di interpello (che oggi sarebbe rivolto al nuovo “Compartone” Funzioni Centrali), l’accesso di dirigenti da altre amministrazioni dello Stato. Si rammenta tra l’altro che altre categorie dirigenziali sono confluite (con legge delega n.154/2005) nell’art. 3, come ad esempio i dirigenti appartenenti al citato DAP, i quali hanno ottenuto, fra le altre cose, l’inserimento di nuovi istituti ordinamentali con benefici funzionali ed economici.
A proposito delle risorse economiche da reperire, premesso che gli aumenti stipendiali sarebbero stabiliti per legge, si potrebbero prevedere, anche limitatamente al solo interno del profilo di appartenenza, automatismi stipendiali che seppur aboliti continuano a essere previsti per alcune altre categorie del pubblico impiego (vedasi docenti universitari).
Altra proposta potrebbe essere quella di stabilizzare inizialmente, in una nuova voce stipendiale, tutto il trattamento accessorio previsto ora per il personale civile della difesa. Inoltre non essendo prevista, per le categorie in regime pubblicistico, la performance individuale (così come disciplinato dal D.lgs. n. 150/2009) non occorrerebbe accantonare quote per la retribuzione della suddetta performance. Inoltre, auspicando che le previste valorizzazioni degli immobili della difesa sul territorio nazionale abbiano sempre più un esito positivo si potrebbero utilizzare le somme derivanti dalle suddette valorizzazioni (es: con la valorizzazione di palazzo Caprara dovrebbero rientrare alla difesa circa 250/300 milioni di euro).
Riguardo alle paventate paure riguardanti la perdita di diritti dei lavoratori o delle tutele sindacali non risulta che il personale non contrattualizzato non abbia garanzie sindacali e che le parti sociali che le rappresentano non abbiano le prerogative e i diritti sindacali dei contrattualizzati (compresa la possibilità di ricorrere al giudice ordinario in materia di condotta antisindacale e quella di indire lo sciopero dei lavoratori). Anche riguardo alla mobilità individuale, premesso che la norma ha già introdotto per la P.A. il trasferimento d’ufficio per esigenze funzionali dell’amm.ne, i criteri e l’attuazione di tale principio andrebbero rivisti e negoziati attraverso un istituto ordinamentale dedicato.
A tal proposito è evidente che gli istituti ordinamentali oggetto di processo negoziale e di confronto tra la parte pubblica e quella sindacale dovranno essere declarati all’interno dell’ordinamento stesso nella parte relativa alle relazioni sindacali similarmente da quanto previsto dal CCNL.