R.I.A. – una sentenza attesa 30 anni

Quando ancora eravamo in regime di diritto pubblico, fuori dalla logica perversa del CCNL che oggi assicura sviluppi economici solo a pochi e solo se ce li paghiamo con il nostro salario accessorio, gli scatti e le classi economiche erano assicurati per Legge.

Gli ultimi che ci furono riconosciuti derivarono dall’art. 9, comma 4, del D.P.R. n. 44 del 1990 che prevedeva alcune maggiorazioni della RIA in favore del personale che «alla data del 1° gennaio 1990» avesse «acquisito esperienza professionale con almeno cinque anni di effettivo servizio» o che avesse maturato «detto quinquennio nell’arco della vigenza contrattuale»; nel successivo comma 5 era stato previsto il raddoppio o la quadruplicazione delle somme dovute a titolo di maggiorazione della RIA al personale che, «nell’arco della vigenza contrattuale» avesse maturato rispettivamente «dieci o venti anni di servizio, previo riassorbimento delle precedenti maggiorazioni»

QUALIFICHE FUNZIONALI5 ANNI IMPORTO IN LIRE10 ANNI IMPORTO IN LIRE20 ANNI IMPORTO IN LIRE
I – II – III300.000600.0001.200.000
IV – V – VI400.000800.0001.600.000
VII – VIII – IX500.0001.000.002.000.000

Successivamente, l’articolo 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, era intervenuto, in via retroattiva, per escludere l’operatività di dette maggiorazioni per coloro che avessero maturato tali anzianità nel triennio 1991-1993, a fronte di un orientamento giurisprudenziale che stava invece riconoscendo a tali dipendenti il diritto ad ottenere il menzionato beneficio economico dalle amministrazioni di appartenenza.

Dopo più di 20 anni la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 4/2024, pubblicata in G.U. 1^ Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 3 del 17-1-2024 ha dichiarato illegittimo il citato art. 51, chiarendo definitivamente che il computo dell’anzianità di servizio utile al calcolo della maggiorazione RIA (per il raggiungimento dei 5, 10, 20 anni di anzianità di servizio) non si ferma al termine del 31 dicembre 1990 ma comprende anche il periodo di proroga del triennio 1991-1993, come previsto dal D.L. n. 384 del 1992.

In attesa di capire come questa sentenza produrrà effetti su tutti i dipendenti interessati, CONFINTESA FP consiglia di interrompere i tempi di prescrizione e chiedere che sia quantificato e liquidato il credito maturato al 31/12/2023 da tutti coloro che ne abbiano i requisiti ovvero i dipendenti dei Ministeri e delle Agenzie fiscali che nel periodo intercorrente tra il 01.01.1991 ed il 31.12.1993 hanno maturato 5, 10 o 20 anni di servizio.

Confintesa FP Difesa mette a disposizione un modello di diffida da inviare via email (meglio se certificata) alla Direzione Generale del Personale Civile ed al servizio amministrativo del proprio Ente di servizio, allegando un documento valido.

Per il personale cessato valgono le stesse premesse e le stesse aspettative del personale in servizio e la diffida dovrà essere indirizzata al servizio amministrativo dell’ultimo Ente di servizio.

Purtroppo la Storia ci ha insegnato in questi anni che anche le sentenze della Corte Costituzionale vengono aggirate e vanificate quando si tratta di risparmiare sui Dipendenti Pubblici (vedasi per tutte la recente sentenza sul TFR che giace da mesi in qualche cassetto) quindi come Confintesa FP Difesa seguiremo l’evolversi della questione e nel caso fossero necessarie altre azioni, ne daremo prontamente notizia.

Coordinatore Nazionale Difesa
Alessandro Coen

Rispondi

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: